Statuto

1 Lug, 2020

Statuto Associazione Conflombardia Pmi

Articolo 1. Denominazione.

E’ costituita l’Associazione regionale Conflombardia PMI (di seguito l’Associazione), confederazione su base regionale delle Piccole e Medie Imprese, dell’Artigianato e delle libere professioni.

Articolo 2. Durata dell’Associazione.

L’Associazione ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento deve essere conforme a quanto disciplinato all’articolo 21

Articolo 3. Scopo ed attività dell’Associazione.

All’Associazione possono associarsi sia le imprese costituite in forma individuale che societaria, i lavoratori autonomi ed i professionisti, i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese nonché le associazioni tra professionisti.
All’Associazione possono aderire tutte le persone giuridiche in qualità di soci ordinari e le persone fisiche come soci sostenitori ma senza diritto di voto.
L’Associazione ha finalità di rappresentanza e tutela degli Associati, ricerca l’affermazione e lo sviluppo degli Associati anche attraverso:

  • La realizzazione di iniziative di tutela sindacale.
  • L’attività di assistenza tributaria e fiscale.
  • L’attività e le relazioni con le istituzioni nazionali, regionali e locali.
  • La promozione ed Organizzazione di attività formative per la diffusione della cultura d’impresa e dei processi aziendali, per la qualificazione professionale ed imprenditoriale.
  • L’organizzazione di eventi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per attivazione e lo sviluppo dei sistemi di Qualità, la digitalizzazione e l’utilizzo dei sistemi di Information Technology, sull’utilizzo degli strumenti e delle metodologie di Marketing.
  • L’organizzazione e la promozione di sevizi per le imprese associate.
  • La promozione ed organizzazione di eventi finalizzati alla diffusione e condivisione dei valori perseguiti dall’Associazione.
  • La promozione dell’Associazione e dei suoi Associati attraverso strumenti di comunicazione multimediale e stampa.
  • La collaborazione tra gli Associati al fine di condividere strumenti e metodologie di co-business.
  • Lo sviluppo di Convenzioni tra gli Associati e di convenzioni con i fruitori dei loro servizi.
  • Il favorire e promuove la crescita e lo sviluppo dell’Associazione.

Per favorire in conseguimento delle finalità Associative, l’Assemblea dell’Associazione può deliberare l’affiliazione di altre associazioni, nonché l’adesione dell’Associazione ad altre associazioni.
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 4. Tutela degli Associati

Al fine di tutelare gli interessi degli Associati, gli stessi conferiscono all’Associazione il diritto di rappresentarli nei confronti di enti, pubbliche amministrazioni, istituzioni private e pubbliche nonché Organizzazioni sociali, politiche ed economiche.

Articolo 5. Erogazione attività

Le attività erogate dall’Associazione sono ad uso esclusivo degli Associati. Le stesse possono essere erogate direttamente dall’Associazione o tramite la collaborazione di strutture esterne e liberi professionisti.

Articolo 6. Organizzazione

Al fine di meglio seguire gli Associati, l’Associazione può istituire sedi su tutto il territorio regionale. La competenza per la decisione spetta all’Organo direttivo.

Articolo 7. Ammissione, diritti e doveri degli Associati

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’Organo Amministrativo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura dell’Organo Amministrativo, nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo Amministrativo deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Possono aderire all’Associazione persone giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
L’esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo Associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Ogni Associato, purché iscritto nel libro degli Associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli Organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi quale candidato per gli Organi dell’Associazione.
Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l’Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo Amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’Organo Amministrativo.

Gli Associati hanno il dovere di:

  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali;
  • rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi sociali;
  • versare la quota Associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Organo Amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota Associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili a terzi.
Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8. Struttura

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • L’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
  • Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

Articolo 9. Elezioni alle cariche Associative

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata da criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche Associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote Associative. Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Articolo 10. Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo Organo sovrano, che determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organo sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e gli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi;
  • nomina dei componenti dell’Organo Amministrativo;
  • nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

Articolo 11. Funzionamento dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall’Organo amministrativi ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.

Ogni Associato ha diritto di voto.

Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12. Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo)

L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
La maggioranza degli Amministratori è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli enti giuridici Associati. Il primo Organo Amministrativo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri Organi Associativi.
In particolare sono compiti di questo Organo:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli Associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività Associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
  • approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;
  • determinare i contributi Associativi minimi delle aziende aderenti, nonché le modalità di esazione;
  • determinare i compensi ed i rimborsi spese del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale;

L’Organo Amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno. È convocato mediante lettera o PEC contenente l’ordine del giorno, inviate 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’adunanza dell’Organo Amministrativo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano nella carica.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario il quale redige il verbale.

Il Presidente ed il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
L’Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le delibere dell’Organo Amministrativo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
L’Organo Amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo, come indicato nell’avviso di convocazione

Articolo 13. Composizione dell’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo)

L’Associazione sarà amministrata da un Organo Amministrativo composto da 3 membri nominati dall’Assemblea ordinaria, aumentabili fino a 7, su proposta del 30 % degli Associati e previa approvazione a maggioranza dell’Assemblea riunita in sessione ordinaria almeno 60 giorni prima dell’elezione dell’Organo Amministrativo.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

L’Organo Amministrativo dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i membri dell’Organo Amministrativo possono essere rieletti.
All’Organo Amministrativo è demandato il potere di nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale, di emanare il regolamento operativo dell’Associazione e di verificarne l’applicazione, di definire i contributi Associativi minimi delle aziende aderenti, nonché le modalità di esazione.

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Amministratore, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice Presidente fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo che eleggerà il Presidente. L’elezione del nuovo organo amministrativo dovrà aver luogo entro e non oltre il termine di trenta giorni.

L’Organo Amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’Organo Amministrativo decaduto.

Articolo 14. Compiti del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo Amministrativo, riferendo in merito all’attività compiuta. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario Generale rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Articolo 15. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge, l’Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto Organizzativo, Amministrativo e Contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Laddove  richiesto per legge, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 16. Patrimonio e proventi

Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione. I proventi dell’Associazione sono rappresentati da quote Associative, oblazioni volontarie e proventi vari. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 17. Destinazione degli avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. L’Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Articolo 19. Diritti degli Associati al patrimonio sociale

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono da intendersi a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 20. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’Organo Amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.
L’Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall’Organo Amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l’Organo Amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

Articolo 21. Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

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