Sicurezza sui luoghi di lavoro nella legge di bilancio 2022

2 Gen, 2022

È stata approvata la legge di bilancio 2022, che contiene molte novità in materia di lavoro e previdenza.

È da sottolineare l’intervento in materia di sicurezza sul lavoro contenuto nel decreto-legge in materia fiscale che accompagna la manovra per il 2022.

Si è trattato di un intervento volto al potenziamento dell’attività di vigilanza e ad un più efficace coordinamento dei livelli istituzionali coinvolti, per evitare la dispersione e la duplicazione delle competenze tra la pluralità di soggetti competenti.

Tra gli interventi ad ampio spettro contenuti nel decreto convertito spicca, per la sua pertinenza ed importanza, l’introduzione di un obbligo di formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (così come già prevista per dirigenti e preposti, oltre che per i lavoratori, ovviamente), che viene innestato tra gli obblighi in materia di sicurezza, con obbligo di aggiornamento periodico.

Come noto, nel provvedimento sono state inasprite sensibilmente le sanzioni in materia di salute e sicurezza, con una particolare rimodulazione in aumento, distintamente organizzata per presidi, violazioni e correlate – nuove e deterrenti – sanzioni specifiche. Su questa materia si è già scritto molto e, al di là di un esame dettagliato, per il quale si rimanda ai provvedimenti di legge, v’è da sottolineare che l’istinto “repressivo” è sempre stata la caratteristica pregnante degli interventi in tema di tutela antinfortunistica, con il limite determinante della – neppure malcelata    – intenzione repressiva avulsa da una corrispondente e temporanea diffusione di una cultura della sicurezza, tale da essere forzatamente innestata nel pensiero e negli strumenti generali di sensibilizzazione, considerato che l’esperienza passata ha sempre dimostrato che gli interventi repressivi “isolati” da un contesto formativo ed informativo di tutti gli attori del fronte della sicurezza, non sono serviti a far diminuire il numero degli infortuni mortali sul lavoro in Italia.

È stato ampliato il sistema di controllo, con l’estensione delle competenze dell’Ispettorato del lavoro dai cantieri edili, di cui già si occupava, a tutti i settori. E’ stato conferito all’Ispettorato nazionale del
lavoro lo stesso perimetro di competenze che spetta ai servizi ispettivi delle ASL in materia di vigilanza sulla salute e sulla sicurezza, alle quali, però, nulla è stato sottratto.

Sono potenziati degli organici, con l’assunzione di circa 2000 nuovi ispettori.

È stato rivitalizzato lo strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale per motivi di salute e sicurezza sul lavoro, che si aggiunge allo strumento esistente della prescrizione. Con la recente conversione è stata anche prevista, ai fini della sospensione per lavoro irregolare, l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

In tema di contestuale verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, il decreto-legge ha previsto, da un lato, il rafforzamento dell’attività di coordinamento e ispettiva, avendo come obiettivo quello di prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo e, dall’altro lato, l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure preventive previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sia di quelle presso le quali si riscontrano dei lavoratori in nero.

Altro intervento contenuto nel richiamato decreto ha riguardato la qualità degli interventi ispettivi.

Attraverso l’attivazione, dopo oltre 13 anni dal Testo unico n. 81 del 2008, del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), si realizza uno scambio di informazioni tra INAIL, Ispettorato del lavoro, INPS e ASL in tempo reale.

Un’apposita sezione del Sistema informativo sarà dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza, con il fine di ricostruire la storia e l’evoluzione, sotto il profilo della sicurezza, delle imprese sottoposte a verifiche.

 

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